Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 01/08/2003 n. 259

- Per gli articoli 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'art. 88. 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità. 6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Art. 92 Servitù 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della Legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. 3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della Legge 1° agosto 2002, n. 166. 5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. Fermo restando quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. 7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù. 8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito. 9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo. Note all'art. 92:

- Gli articoli 44 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così recitano: «Art. 44 (L) (Indennità per l'imposizione di servitu)

- 1. E dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L) 2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto. (L) 3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'art. 43. (L) 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali. (L) 5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L) 6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera delle relative misure di contenimento del danno. (L)» «Art. 53 (L) (Disposizioni processuali). - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico. (L) 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 23-bis della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art. della Legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L) . Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)» .

- L'art. 3, comma 3, della Legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», così recita: «Art. 3 (Disposizioni in materia di servitu).

- (Omissis) . 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'art. 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla Legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.» .

Art. 93 Divieto di imporre altri oneri 1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per Legge. 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Note all'art. 93:

- L'art. 4 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni radiotelevisivo», così recita: «Art. 4 (Reti e servizi di telecomunicazioni). - 1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente Legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel Decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità. 2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650. 3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonchè le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia sanitaria è indetta, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli

articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di o del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomuni-cazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonchè delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge. 5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso. 6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti. 7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonchè la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonchè al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione. 8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro nè fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro. 9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.

 

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